Introduzione
La ricetta medica è un documento, compilato da un medico (laureato in Medicina e Chirurgia) abilitato e iscritto all’Albo professionale, che consente al cittadino di ritirare in farmacia i medicinali (farmaci) che richiedono la prescrizione medica. Anche gli odontoiatri possono prescrivere medicinali, limitatamente a quelli necessari all'esercizio della loro professione
Esistono due principali tipi di ricette comunemente utilizzati:
- ricetta rossa o elettronica, compilata sul ricettario regionale, per i medicinali a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
- ricetta bianca, compilata sul ricettario personale del medico, per i medicinali con costo completamente a carico del cittadino
In alcuni casi particolari vengono utilizzate ricette diverse, quali:
- ricetta ministeriale a ricalco, per prescrivere sostanze psicotrope e stupefacenti (che sono attive sul sistema nervoso e quindi possono modificare lo stato psicofisico della persona) quali, ad esempio, gli ansiolitici, le sostanze utilizzate nella terapia del dolore e per la prevenzione, la cura e la riabilitazione nelle situazioni di tossicodipendenza. È compilata su un ricettario diverso, in tre copie, una per il medico, una per la persona che necessita del farmaco e una per il farmacista
- ricetta limitativa, compilata solo dai medici specialisti di centri autorizzati dalle Regioni che rilasciano un piano terapeutico (prescrizione che contiene informazioni sulla malattia, sul dosaggio e sulla modalità di utilizzo del farmaco e sulla durata della terapia). Consente al cittadino di avere la rimborsabilità da parte del SSN per medicinali speciali altrimenti non rimborsabili. Viene usata anche per quei medicinali utilizzabili soltanto in ambiente ospedaliero
Ricetta rossa
La ricetta rossa o rosa in forma cartacea, appartiene al ricettario regionale ed è chiamata così per la colorazione rossa dei bordi dei campi che il medico compila. Viene utilizzata esclusivamente per prescrivere i farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che rientrano in Fascia A. Può essere compilata soltanto dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il SSN ed esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della loro attività di medici del SSN. Il medico che svolge attività di libero professionista o il medico ospedaliero che svolge attività privata a pagamento nell’ospedale stesso (intramoenia), non può usare il ricettario regionale in tale ambito, ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta “ricetta bianca” presente nel proprio ricettario personale. Sarà poi il medico di famiglia a scrivere sulla ricetta rossa le prescrizioni suggerite dello specialista, se le condivide.
La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano e assicura al cittadino di poter ritirare i medicinali che richiedono prescrizione medica dovunque si trovi. Tuttavia, al di fuori della propria Regione di residenza, la persona dovrà pagare l’intero importo, anche se ha l’esenzione (diritto ad avere il farmaco gratuitamente). Nella propria Regione, invece, potrà ritirare i farmaci gratuitamente o pagando una piccola quota di compartecipazione o ticket, variabile da regione a regione. Con l’introduzione della ricetta elettronica il problema della validità regionale è stato superato.
Ricetta elettronica
Sempre più spesso la ricetta elettronica o dematerializzata sostituisce la ricetta rossa cartacea. Si tratta di una vera e propria ricetta virtuale identificata da un numero univoco (NRE) che il medico compila al computer usando uno specifico programma del Servizio Sanitario della Regione, inserendo le stesse informazioni richieste dalla ricetta rossa cartacea. Attraverso il sistema informatico, il farmacista potrà accedere direttamente alla prescrizione elettronica e ai dati dell’intestatario. Il medico, comunque, anche se la ricetta è elettronica, ne stamperà un promemoria cartaceo e lo consegnerà alla persona.
A causa dell’emergenza dovuta alla diffusione dell’infezione da nuovo Coronavirus (Covid-19), allo scopo di evitare la circolazione dei cittadini e la diffusione del contagio, un’ordinanza della Protezione Civile consente al cittadino di non ritirare il promemoria ma di avere il numero di ricetta elettronica attraverso un messaggio telefonico (sms, o altra messaggistica o anche comunicazione telefonica verbale) o posta elettronica.
Non c’è alcuna differenza sostanziale tra la ricetta elettronica e la vecchia ricetta rossa di carta ma la prima ha il vantaggio di far risparmiare il costo della carta speciale filigranata utilizzata per la ricetta rossa. La ricetta elettronica ha la stessa validità temporale e, esattamente come quella rossa, serve a prescrivere i medicinali di Fascia A. Tuttavia, al contrario di quella cartacea, la ricetta elettronica permette di ritirare i farmaci in qualunque regione senza pagare il prezzo completo del medicinale ma soltanto il ticket previsto dalla propria regione di residenza e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento. Nei casi in cui ci fossero problemi di collegamento informatico, il cittadino potrà comunque ritirare i farmaci prescritti utilizzando il promemoria cartaceo stampato dal medico. In questi casi, però, il farmacista è tenuto ad applicare il ticket previsto dalla regione in cui opera e non quello applicato dalla regione di residenza del cittadino. Se si dovesse perdere il promemoria si potrà comunque ritirare il farmaco perché la prescrizione è registrata in una banca dati (archivio elettronico) accessibile a tutte le farmacie.
La ricetta elettronica non può essere utilizzata per le seguenti prescrizioni, per le quali è ancora necessaria la ricetta rossa o sono richieste ricette di tipo speciale:
- ossigeno
- farmaci stupefacenti (che modificano lo stato psicofisico della persona)
- sostanze psicotrope (che agiscono sul sistema nervoso)
- farmaci che richiedono un piano terapeutico
- farmaci prescritti al domicilio del paziente o nelle residenze sanitarie assistenziali
Nel marzo 2020 un primo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha introdotto la possibilità di utilizzare la ricetta elettronica anche per farmaci che richiedono un piano terapeutico e per i farmaci distribuiti attraverso modalità diverse dal regime convenzionale. Con un successivo decreto è stato attivato il formato elettronico anche per la ricetta bianca identificata con un numero univoco (NBRE). In questo caso il medico inserisce codice fiscale e dati del cliente, nome del farmaco e numero della ricetta bianca elettronica, e può lasciare un promemoria cartaceo al paziente oppure inviarglielo via email, o anche inviarlo direttamente alla farmacia.
Ricetta bianca
La ricetta cosiddetta bianca, a prescindere dal reale colore della carta, è quella che il medico compila sul proprio ricettario personale per prescrivere medicinali di Fascia C, ovvero non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ma completamente a carico del cittadino. È utilizzata per quei medicinali che, pur essendo a carico del cittadino, richiedono la prescrizione medica. Un medico privato può prescrivere medicinali o prestazioni rimborsabili dal SSN su una ricetta bianca, tuttavia, per ottenere la rimborsabilità, la prescrizione deve essere ripetuta dal medico del SSN con una ricetta rossa.
Sulla ricetta bianca devono essere indicati: nome, cognome, codice fiscale e eventuale struttura di appartenenza e firma del medico, luogo e data. Non è necessario invece il nome dell’assistito.
Altri medicinali non rimborsabili dal SSN, come i farmaci da banco, (in inglese over the counter, OTC), e quelli senza obbligo di prescrizione medica (SOP), possono essere venduti senza presentazione della ricetta.
La ricetta bianca può essere:
- ripetibile, serve a prescrivere un farmaco che può essere dispensato più volte alla stessa persona in un certo periodo. Per legge, una confezione di farmaco prescritta con ricetta ripetibile può essere venduta fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte del medico. Per questo il farmacista deve restituire ogni volta la ricetta al cittadino. Se il medico, invece, prescrive sulla stessa ricetta più di una confezione del farmaco, la ripetibilità decade e si può ritirare solo quel quantitativo in un’unica volta. Fanno eccezione le sostanze stupefacenti e quelle psicotrope, come ad esempio i farmaci per curare l’ansia, l’insonnia o la depressione, per le quali la ripetibilità è limitata a 3 volte in 30 giorni
- non ripetibile, serve a prescrivere un farmaco, in quantità sufficiente per la terapia, da ritirare una sola volta entro 30 giorni. È utilizzata per quei medicinali che con un uso prolungato potrebbero causare dei rischi per la salute. In questo caso il farmacista ritira la ricetta al momento della consegna del medicinale
Validità della ricetta medica per i farmaci
La validità, ossia il periodo entro cui la ricetta può essere utilizzata per ritirare i medicinali, dipende sia dal tipo di ricetta, sia dal tipo di farmaco prescritto.
La ricetta rossa o elettronica, appartenenti al ricettario regionale, hanno una validità di 30 giorni, vale a dire che la confezione o le confezioni di medicinale prescritte si possono ritirare, per una volta sola, entro 30 giorni dalla data di compilazione visibile sulla ricetta.
La ricetta bianca, appartenente al ricettario personale del medico, ha una validità di 6 mesi quando è ripetibile. Ciò vuol dire che può essere utilizzata per acquistare il farmaco prescritto fino a 10 volte nell’arco dei sei mesi a partire dalla data di compilazione, salvo diversa indicazione da parte del medico. La ricetta bianca che prescrive farmaci soggetti a prescrizione non ripetibile, invece, può essere utilizzata una sola volta entro 30 giorni. Nel caso di sostanze attive stupefacenti e psicotrope (che agiscono sul sistema nervoso), la ripetibilità della ricetta è limitata a 3 volte in 30 giorni.
Numero massimo di prescrizioni per ricetta
Su una ricetta del ricettario regionale (rossa o elettronica) si possono prescrivere non più di 2 confezioni per farmaco. Per le persone con esenzione per malattia cronica si possono prescrivere fino a 6 confezioni per ricetta, fino a coprire un massimo di 180 giorni di terapia, a condizione che il farmaco sia stato già utilizzato dalla persona da almeno 6 mesi e sia specifico per la sua malattia cronica. Nel caso di prima prescrizione di un farmaco, o di modifica della terapia, il medico può prescrivere una sola confezione di quel farmaco per ricetta e una sola ricetta al giorno.
Riconoscimento della ricetta nei Paesi dell’Unione Europea (UE) e ricetta transfrontaliera
Una ricetta rilasciata da un medico italiano o da un medico di un altro Paese dell’Unione Europea (UE) è valida in tutti i Paesi UE. Perché sia riconosciuta è necessario assicurarsi che il medico abbia inserito tutte le informazioni necessarie riguardo alla persona, al farmaco prescritto, allo stesso medico che prescrive e alla data di emissione (secondo la direttiva 2012/52/UE che agevola il riconoscimento delle ricette mediche nei Paesi dell’Unione).
La ricetta elettronica non viene accettata in tutti Paesi UE, per cui è utile farsi rilasciare dal medico anche una copia cartacea. Inoltre, è necessario che il medico indichi il nome comune del principio attivo del medicinale, il dosaggio e la forma farmaceutica (ad esempio, compresse, fiale, sciroppo, ecc.) perché un farmaco prescritto in Italia potrebbe avere un nome commerciale diverso in un altro Paese.
Un medicinale che si ritira in una farmacia di un Paese membro dell’UE con la prescrizione redatta in Italia, va pagato per intero al momento dell’acquisto. Successivamente, con la ricevuta (o scontrino) rilasciata dalla farmacia estera, si può presentare la richiesta di rimborso all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza, naturalmente soltanto per i farmaci di Fascia A rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale.
Consegna di farmaci senza ricetta in caso di urgenza
Il decreto ministeriale del 31 marzo 2008 prevede delle situazioni di necessità e urgenza che permettono al cittadino di poter avere un farmaco, per il quale è necessaria la prescrizione medica, anche senza la ricetta.
Sono le seguenti:
- necessità di proseguire la cura per alcune malattie croniche (ad esempio, diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva). Il farmacista può consegnare il medicinale alla persona se ci sono elementi che dimostrino l’utilizzo di quel farmaco (ricette precedenti in cui è prescritto, documento che attesta la malattia cronica per la quale è indicato, esibizione di una ricetta scaduta da non oltre 30 giorni)
- necessità di non interrompere una cura, ad esempio la terapia con antibiotici. Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in presenza di elementi che confermano che la persona sia in trattamento con il farmaco, quali la presenza in farmacia di una precedente ricetta oppure l’esibizione di una confezione inutilizzabile
- necessità di proseguire una cura dopo la dimissione dall’ospedale, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in presenza di documentazione che attesti la dimissione dall’ospedale negli ultimi due giorni e la necessità di proseguire quella terapia
In tutti questi casi il cittadino è tenuto a sottoscrivere e consegnare al farmacista una “dichiarazione di assunzione di responsabilità” e il farmacista a consegnare al cittadino una scheda da portare al medico curante.
Il farmacista può consegnare una sola confezione, la più piccola esistente, del farmaco richiesto. Il costo corrispondente è completamente a carico del cittadino.
È vietata, invece, la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti.
Link approfondimento
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Regime di fornitura dei farmaci
Prossimo aggiornamento: 31 Dicembre 2023