Devo installare in casa un apparecchio di trattamento delle acque per rendere sicura l’acqua del rubinetto?
No. Le acque distribuite in Italia sono di qualità̀ adeguata al consumo umano e non necessitano di altri trattamenti per renderle potabili o per evitare rischi per la salute.
Laddove, per specifiche e circoscritte circostanze si verificasse un evento per cui fossero necessarie particolari restrizioni d’uso delle acque, la legislazione (DL.vo 31/2001 e s.m.i.) prevede che i cittadini ne vengano informati. Inoltre il gestore e le autorità̀ sono tenute a ripristinare prontamente la qualità̀ delle acque e, nel periodo necessario per farlo, a fornire ai consumatori interessati, mediante approvvigionamenti alternativi (ad esempio autobotti), adeguate quantità̀ di acque idonee al consumo umano.
Gli apparecchi di trattamento dell’acqua autorizzati per il commercio hanno la sola finalità di modificare le caratteristiche organolettiche delle acque, vale a dire rendere più gradevole il sapore e l’odore dell’acqua del rubinetto o renderla fresca e frizzante, per soddisfare i gusti dei consumatori. Si tratta di apparecchi regolati da una normativa specifica (DM 25/2012) e da linee guida (Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25), anche per quanto riguarda le informazioni per i consumatori, che si consiglia di consultare prima di un acquisto (Linee guida per l’informazione sulle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano).
È utile anche leggere la documentazione a corredo di ciascun dispositivo, ricordando che le prestazioni dei dispositivi di trattamento delle acque devono, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 “riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente, ovvero essere documentati da letteratura comunemente accettata a livello internazionale” e, in ogni caso gli stessi dispositivi “non rivestono carattere sanitario, indirizzandosi principalmente a modificare le caratteristiche organolettiche dell’acqua, rimuovendo sostanze responsabili delle alterazioni dell'odore e del sapore e/o combinando processi di gassatura e/o refrigerazione”
European Food Safety Authority (EFSA). Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to water and maintenan ce of normal physical and cognitive function (ID 1102, 1209, 1294, 1331), maintenance of normal thermoregulation (ID 1208) and “basic requirement of all living things ” (ID 1207) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal. 2011; 9(4): 2075