Introduzione
I cosmetici non sono solo “strumenti di bellezza” come creme antirughe o rossetti, ma anche saponette, bagnoschiuma o dentifrici, prodotti che fanno oramai parte della nostra quotidianità e ci aiutano nel mantenimento di una corretta igiene personale. Si definisce prodotto cosmetico “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (pelle, peli e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”. Le sostanze (o miscele) destinate ad essere ingerite, inalate, iniettate o impiantate nel corpo umano, non sono prodotti cosmetici; per questo motivo i tatuaggi, essendo iniettati sotto la cute, non sono considerati dei cosmetici.
I prodotti cosmetici sono regolamentati da una specifica legislazione europea (Regolamento (CE) n. 1223/2009) che, entrata in vigore in Italia nel Luglio del 2013, ha tra i suoi scopi principali quello di garantire la tutela della salute e l'informazione dei consumatori; prevede, inoltre, che venga effettuata la valutazione della sicurezza dei prodotti, quando siano applicati nelle normali condizioni d'uso, imponendo un totale divieto degli esperimenti sugli animali per dimostrarla.
Nel Regolamento sono anche indicate le norme che riguardano la composizione dei prodotti cosmetici, con l’inserimento di elenchi di sostanze coloranti, conservanti e filtri solari non permessi o che, se ammessi, non possono superare una certa quantità. Gli elenchi sono continuamente aggiornati: esiste infatti un comitato europeo di esperti (Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore - SCCS) che rivede le valutazioni di sicurezza e valuta se una sostanza nuova possa essere utilizzata come ingrediente di un prodotto cosmetico senza causare danni alla salute del consumatore. Tra le sostanze non ammesse come ingredienti di prodotti cosmetici, sono incluse quelle che abbiano dimostrato di avere effetti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.
Effetti sulla Salute
I prodotti cosmetici devono essere sempre applicati sulla pelle sana, mai, quindi, in caso di irritazioni o tagli, perché non hanno funzioni curative (Video). L’uso quotidiano e ripetuto dei cosmetici, anche se utilizzati con tutte le precauzioni indicate sull’etichetta, in alcuni soggetti predisposti può causare effetti indesiderati.
Specialmente nella zona di pelle che viene in contatto diretto con il prodotto, si possono verificare: macchie, punti neri (comedoni), arrossamenti (eritemi), dermatiti da contatto sia di tipo irritativo che allergico, reazioni allergiche e orticaria con formazione di rigonfiamenti e foto-dermatiti in caso di esposizione ai raggi del sole. Se il cosmetico non viene usato correttamente, come può succedere, ad esempio, utilizzando prodotti non adatti sulle mucose o sugli occhi oppure ingerendoli involontariamente, possono verificarsi danni anche gravi.
Non provoca problemi, invece, l’ingestione di dentifrici, colluttori e rossetti, perché nella valutazione della loro sicurezza d'uso si considera comunque che una certa quantità possa involontariamente essere ingerita.
Se a seguito dell’impiego di cosmetici dovessero verificarsi effetti indesiderati, è buona norma che il singolo cittadino, o gli utilizzatori professionali (estetisti, parrucchieri, medici, dermatologi, farmacisti, ospedalieri), li comunichino direttamente al Ministero della Salute. Se ad eseguire la segnalazione è direttamente il cittadino, è opportuno che alleghi una certificazione medica riportante il disturbo comparso.
La disponibilità di queste segnalazioni può, infatti, essere di grande aiuto per un miglior controllo e valutazione dei prodotti cosmetici in commercio.
Le informazioni sull'etichetta e come leggerla
Gli ingredienti presenti in ciascun prodotto devono essere dichiarati sull'etichetta, che deve contenere tutte le informazioni relative a: produttore, numero di lotto di produzione, data entro cui il prodotto chiuso può essere utilizzato mantenendo le sue caratteristiche di efficacia e sicurezza (spesso indicata con la dicitura ‘Usare preferibilmente entro’). In alcuni prodotti, invece, è indicato il periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperta la confezione, può essere utilizzato senza effetti nocivi. Indicata con la dicitura PAO (dall’inglese Period After Opening, vale a dire periodo dopo l’apertura) o con il disegno di un contenitore aperto, questa informazione è particolarmente importante per la salute: basti pensare al fatto che le creme solari ad azione protettiva hanno generalmente un PAO di 12 mesi. Quindi, utilizzare la crema residua della stagione estiva precedente non garantisce l’attività di protezione dai raggi solari; analogamente, utilizzare una crema per il viso per un periodo superiore al PAO, dopo che il contenitore sia stato aperto, può provocare effetti indesiderati sulla pelle a causa del deteriorarsi di alcuni suoi ingredienti.
La presenza di sostanze in grado di produrre allergie, come il nichel o particolari profumazioni, devono essere indicate al fine di consentire alle persone che soffrono di allergie a tali ingredienti di scegliere consapevolmente prodotti che ne siano privi.
L’etichetta deve anche contenere (o rimandare ad un foglietto illustrativo all'interno della confezione) le precauzioni di impiego, scritte in italiano, che il consumatore deve seguire per utilizzare il prodotto in modo corretto e sicuro (Video). Se è indicato, ad esempio, che il cosmetico non può essere impiegato prima della esposizione diretta ai raggi solari, significa che, in caso contrario, potrebbero verificarsi irritazioni e danni alla pelle nella parte esposta al sole come accade, ad esempio, in presenza di essenza di bergamotto.
L'uso sull'etichetta della frase non testato su animali oggi è del tutto inutile perché l’attuale legislazione impone che, per lo sviluppo e la valutazione di sicurezza di ingredienti e prodotti finiti, non si faccia mai uso di sperimentazione sugli animali, ma esclusivamente di test alternativi.
La pubblicità dei cosmetici
In Italia, i messaggi pubblicitari relativi ai prodotti cosmetici sono regolati dal Codice del consumo (D.Lgs 206 del 2005), che riconosce agli acquirenti il diritto ad avere una informazione corretta attraverso una pubblicità veritiera. Se ingannevole, infatti, la pubblicità potrebbe condizionare la scelta di un consumatore attraverso parole o immagini, non vere, che attribuiscano ai prodotti proprietà diverse da quelle cosmetiche come, ad esempio, effetti curativi. Per tutelare la salute dei consumatori è previsto che anche i nomi dei cosmetici non debbano trarre in inganno, richiamando nomi di farmaci o altra tipologia di prodotti.
In generale, le informazioni fornite sull'involucro, sulla confezione e attraverso la pubblicità devono essere utili, comprensibili ed affidabili per consentire alla persona che acquista un cosmetico di scegliere consapevolmente.
Le attività di vigilanza
È il Ministero della Salute ad occuparsi della vigilanza sui prodotti cosmetici in commercio (cosmetovigilanza) raccogliendo e verificando eventuali segnalazioni di effetti indesiderati conseguenti all'utilizzo di cosmetici (verificandone anche la regolarità).
Le attività di sorveglianza esercitate sul territorio dal Ministero della Salute e dalle Regioni riguardano l’azione di controllo per contrastare la vendita e la distribuzione di prodotti cosmetici irregolari (quando per esempio contengano ingredienti in quantità maggiore di quanto permesso o abbiano una etichetta o una confezione non regolamentare) o del tutto contraffatti. La lotta alla contraffazione è particolarmente importante perché si tratta di prodotti fabbricati illegalmente, e di provenienza sconosciuta, che possono contenere ingredienti vietati e potenzialmente pericolosi per la salute e di cui, quindi, non è garantita la sicurezza.
In Europa esiste un sistema di allerta rapido per la sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari, il cosiddetto "Safety Gate", precedentemente conosciuto come RAPEX, che si applica anche ai cosmetici. Quando un stato membro identifica sul proprio territorio un prodotto che può rappresentare un rischio per la salute, lo inserisce nel sistema, in modo che l’informazione circoli in tempo reale in tutti i paesi dell’Unione Europea ed essi possano agire di conseguenza, anche ritirando il prodotto dal mercato. Il rapporto del 2019 è consultabile qui.
Bibliografia
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
Ministero della Salute. Cosmetici
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.299 (D.Lgs 206/2005)
Ministero della Salute. Contraffazione dei cosmetici
Link approfondimento
European Commission, Health and Food Safety. Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) (Inglese)
Prossimo aggiornamento: 02 Novembre 2022