Introduzione

Preparazione farmaceutica magistrale

Come stabilito dal Decreto Legislativo 219/06, la preparazione magistrale è un medicinale preparato dal farmacista in base ad una prescrizione medica destinata a una determinata persona.

La preparazione magistrale assicura al cittadino la possibilità di ottenere un medicinale non disponibile tra quelli di origine industriale come, ad esempio, i farmaci orfani, i medicinali in via di registrazione, le formulazioni con principi attivi in dosaggi non presenti in medicinali di origine industriale, i medicinali costituiti da principi attivi in associazioni non disponibili commercialmente e, infine, le formulazioni diverse da quelle presenti sul mercato. La prescrizione medica, o ricetta medica, rappresenta lo strumento legale che permette al farmacista di allestire la preparazione. Pertanto, il medico e il farmacista sono i due artefici della preparazione farmaceutica magistrale e insieme ne garantiscono la qualità, l'efficacia e la sicurezza.

Il ruolo del medico

Le regole che il medico è tenuto a seguire nella compilazione della prescrizione di un preparato magistrale sono contenute nell'articolo 5 della Legge n. 94/1998.

Il medico può prescrivere preparati magistrali, a base di principi attivi di cui si conoscano gli effetti terapeutici e quelli tossici, inclusi in una delle seguenti categorie:

  • principi attivi contenuti in medicinali autorizzati in Italia, o in un paese comunitario
  • principi attivi con autorizzazione revocata o non confermata, solo se i motivi della mancata autorizzazione non riguardano la sicurezza del farmaco
  • principi attivi descritti nelle farmacopee di paesi comunitari

Qualora il medicinale venga prescritto per indicazioni terapeutiche diverse da quelle dei medicinali industriali a base dello stesso principio attivo già autorizzati, il medico deve ottenere il consenso della persona a utilizzarli e specificare nella ricetta i motivi particolari che ne giustificano la prescrizione. Inoltre, nella ricetta il medico dovrà trascrivere un riferimento numerico o alfanumerico che consenta di risalire all'identità della persona che deve assumerlo.

Il ruolo del farmacista

Il farmacista è responsabile della qualità delle sostanze utilizzate e della corretta tecnica di preparazione, presupposti che garantiscono l'efficacia e la sicurezza della preparazione magistrale. È tenuto a verificare i requisiti formali e sostanziali della ricetta per tutelare la salute del cittadino.

Inoltre, il farmacista deve:

  • controllare la conformità del dosaggio prescritto alla tabella N. 8 della Farmacopea Ufficiale Italiana. Se il dosaggio supera quello indicato nella tabella, sulla ricetta deve essere riportata la dichiarazione di responsabilità da parte del medico
  • verificare l’assenza di eventuali incompatibilità chimico-fisiche
  • verificare la possibilità di allestire la preparazione in laboratorio

Nell'allestire la preparazione magistrale il farmacista è tenuto a seguire le norme di buona preparazione riportate nella Farmacopea Ufficiale Italiana; nel caso di preparazioni non sterili il farmacista può adottare le norme riportate nel Decreto Ministeriale 18/11/2003.

L'etichetta che il farmacista redige e appone sulla preparazione magistrale deve contenere le seguenti informazioni:

  • nome, indirizzo e numero di telefono della farmacia
  • data della consegna alla persona (o data di spedizione )
  • composizione qualitativa e quantitativa
  • numero progressivo, o numero di lotto
  • nome del medico prescrittore
  • data di preparazione e di scadenza
  • prezzo praticato
  • tipo di uso (ad esempio, per bocca)
  • ogni avvertenza utile per uso, conservazione, e smaltimento corretti

Bibliografia

Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) nonché della direttiva 2003/94/CE (GU n. 142 del 21-06-2006 - Supplemento Ordinario n. 153)

Decreto del Ministero della Salute 18 novembre 2003 Procedure di allestimento dei preparati magistrali e officinali (GU n. 11 del 15-01-2004)

Decreto del Ministero della Salute 22 giugno 2005 Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali (GU n. 210 del 09-09-2005)

Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana (edizione corrente)

Decreto legislativo 17 febbraio 1998, n. 94 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (GU n. 86 del 14-4-1998) 

Prossimo aggiornamento: 03 Dicembre 2022

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